In occasione di molte verifiche la ripresa fiscale viene giustificata in base alla mancanza di esibizione del contratto che, a dire dei verificatori, viene a rendere non adeguatamente documentato il costo dedotto. Tale assunto non si raccorda con alcun supporto di diritto e ad alcuna autentica regola giuridica. Il motivo è essenzialmente duplice.
In primis va sottolineato come l’art. 2214 c.c. nell’obbligare l’imprenditore a conservare per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi, delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite, non prospetti alcun obbligo connesso ai contratti. Si tratta di un obbligo correlato a quello di procedere alle registrazioni contabili. In secondo luogo, come anche sottolineato in dottrina (Menti, “La deducibilità di acquisti non fatturati e irregolarmente registrati per i quali non è stata negata l’effettività” in Dir. Prat. Trib. 6/2002) la funzione della fattura è quella di confermare e provare una volontà negoziale già giuridicamente definita e preesistente.
La fattura emessa in aderenza alle informazioni indicate nell’art. 21 D.P.R. 633/1972, costituisce un’espressione di cartolarizzazione del contratto e degli obblighi giuridici che da esso derivano. Temporalmente, proprio in virtù dello specifico momento legislativamente previsto per la sua emissione (art. 6 D.P.R....