L'art. 816-septies c.p.c., aggiunto dall'art. 2, c. 1 D.Lgs. 40/2006, prevede, al c. 1, che gli arbitri possano subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili. Salvo diverso accordo delle parti, gli arbitri determinano la misura dell'anticipazione a carico di ciascuna parte, precisando, al comma successivo, che se una delle parti non presta l'anticipazione richiestale, l'altra può anticipare la totalità delle spese. Se le parti non provvedono all'anticipazione nel termine fissato dagli arbitri, non sono più vincolate alla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale.
Tale previsione, certamente dettata a tutela degli arbitri e fondata sui doveri di collaborazione scaturenti dal rapporto di mandato, non appare ricollegabile a una mera richiesta degli arbitri stessi, essendo necessaria, come ben evidenzia il termine “subordinare” utilizzato dal legislatore, una specifica manifestazione della volontà di condizionare la prosecuzione del procedimento al versamento delle somme dovute a titolo di anticipazione delle spese prevedibili. Il riferimento alle “spese prevedibili” non riguarda anche gli onorari, ove solo si consideri che nell'art. 814 c.p.c. è ben evidenziata la distinzione fra spese e onorari, ragion per cui l'omessa indicazione di questi ultimi nell'art. 816-septies c.p.c....