La legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha ridefinito le regole sulla gestione dei crediti d'imposta e delle compensazioni nel modello F24.
La novità più significativa è il dietrofront parlamentare, rispetto alle intenzioni iniziali del Governo, con riferimento alle compensazioni e alla soppressione della norma che intendeva introdurre il divieto di utilizzo dei crediti d'imposta di natura agevolativa per il pagamento dei debiti contributivi e assicurativi. Per valutare l'impatto di questa decisione, bisogna analizzare cosa prevedeva la versione originaria dell'art. 26 del D.D.L., che intendeva modificare l'art. 4-bis D.L. 39/2024. La disposizione avrebbe introdotto, a partire dal 1.07.2026, un divieto assoluto di compensare i crediti d'imposta diversi da quelli derivanti dalla liquidazione delle imposte con i debiti indicati dall’art. 17, c. 2, lett. e), f) e g) D.Lgs. 241/1997.
In pratica, i contribuenti non avrebbero più potuto usare i bonus maturati per Industria 4.0, ricerca e sviluppo, Transizione 5.0 o le diverse detrazioni edilizie per il pagamento dei contributi Inps e dei premi Inail. Il divieto avrebbe colpito non solo i beneficiari originari dei summenzionati crediti, ma anche i soggetti che avevano acquistato tali crediti da terzi, scardinando la pianificazione finanziaria di migliaia di contribuenti, i quali avevano effettuato determinate operazioni confidando sulla possibilità di spendere i crediti in compensazione per ridurre il carico del costo del lavoro.
La cancellazione di questo blocco durante l'esame in commissione e il successivo voto in aula fa quindi salva la possibilità di usufruire della compensazione orizzontale dei crediti, anche diversi da quelli derivanti dalla liquidazione delle imposte, verso gli enti previdenziali, senza alcuna modifica rispetto al passato.
Se da un lato il legislatore ha fatto un passo indietro sulle regole afferenti alle compensazioni, dall'altro ha invece confermato l’annunciata stretta in termini di possibilità di accedere alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo. È stata infatti mantenuta l’annunciata modifica all'art. 37, c. 49-quinquies D.L. 223/2006: a decorrere dal 1.07.2026, il limite di debito scaduto oltre il quale scatta il divieto di utilizzare i crediti in F24 scenderà dai correnti 100.000 euro a 50.000 euro. Questo dimezzamento della soglia amplia notevolmente la platea dei contribuenti che si troveranno nell'impossibilità di utilizzare in compensazione i propri crediti fiscali, di qualsiasi natura, in presenza di carichi affidati all'agente della riscossione.
Il divieto scatta in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate, compresi gli atti di recupero per crediti indebiti emessi ai sensi della L. 311/2004 e del D.P.R. 600/1973. L'inibizione opera per importi per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione e dunque non trova applicazione per le somme oggetto di piani di rateazione o rottamazione, salvo che non sia intervenuta decadenza. Restano comunque ferme e applicabili le diverse disposizioni di cui all’art. 31 D.L. 78/2010, che prevedono sanzioni in caso di compensazioni in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro. In quest’ultimo caso, si tratta di compensazioni sanzionate, mentre la novità è che a partire dal 1.07.2026, laddove i debiti superino la soglia di 50.000 euro, e non 100.000 come in precedenza, il modello F24 sarà direttamente oggetto di rifiuto da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per poter ripristinare la possibilità di compensare sarà necessario sanare la situazione debitoria, almeno in parte, riportando il debito complessivo sotto la citata soglia.
