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Lavoro 20 Novembre 2020

Mansioni inferiori e acquiescenza al demansionamento

Con l'ordinanza 3.08.2020, n. 16594 la Corte di Cassazione afferma che la mera tolleranza del dipendente all'attribuzione di compiti meno qualificanti rispetto al proprio inquadramento non vuol dire accettare il demansionamento.

La vicenda trae origine da una duplice richiesta: da un lato, di accertamento di intervenuta dequalificazione subita da una lavoratrice per illegittimo esercizio dello jus variandi; dall'altro, di condanna della parte datoriale al risarcimento del danno a causa della violazione delle prescrizioni di cui all'art. 2103 C.C. Il datore di lavoro ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza di Appello che, confermando quella di primo grado, aveva accolto le istanze della proponente; l'argomentazione del ricorso si basava sul lasso di tempo (oltre un anno e mezzo) che la lavoratrice aveva lasciato trascorrere prima di impugnare il provvedimento di mutamento della sede e della tipologia di lavoro. La Cassazione sottolinea innanzitutto che “l'acquiescenza tacita nei confronti di un provvedimento è configurabile solo in presenza di un comportamento che appaia come inequivocabilmente incompatibile con la volontà del soggetto d'impugnare il provvedimento medesimo; non può quindi bastare, a tal fine, un atteggiamento di mera tolleranza contingente e neppure il compimento di atti resi necessari od opportuni, nell'immediato, dall'esistenza del suddetto provvedimento, in una logica soggettiva di riduzione del pregiudizio, ma che non per questo escludono l'eventuale coesistente intenzione dell'interessato ad agire poi per l'eliminazione degli effetti del provvedimento stesso”. Nello specifico, il giudice del...

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