Imposte dirette 17 Gennaio 2026

Marchi e avviamento: riallineamento fiscale per IAS adopter dal 2026

La legge di Bilancio 2026 subordina la deduzione di marchi e avviamento per i soggetti IAS all'imputazione a conto economico di perdite da impairment. L'analisi esamina l'impatto sulla derivazione contabile e sulle opzioni di riallineamento.

La legge di Bilancio 2026 introduce un’importante novità nel regime di deducibilità fiscale dei beni immateriali per i soggetti IAS/IFRS, subordinando la rilevanza fiscale dei marchi e dell’avviamento all’effettiva imputazione a conto economico delle perdite da impairment. In particolare, a partire dal periodo d’imposta 2026, l’art. 1, c. 131, lett. c) L. 30.12.2025 n. 199 (legge di Bilancio 2026) ha modificato il regime di deducibilità fiscale dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle altre attività immateriali a vita utile indefinita per i soggetti IAS/IFRS. L’intervento opera in deroga all’art. 103, c. 3-bis del Tuir e intende riallineare la fiscalità al trattamento contabile, rafforzando il principio di “derivazione”.A differenza dei soggetti OIC (che ammortizzano sistematicamente marchi e avviamento), i principi IAS/IFRS prevedono la sola svalutazione tramite impairment test, almeno annuale. Com’è noto, tale procedura richiede di rilevare una svalutazione qualora il valore contabile dell’attività risulti superiore al suo valore recuperabile (quest’ultimo determinato come il maggiore tra il fair value e il valore d’uso del bene). Per effetto delle modifiche introdotte, la deduzione fiscale del costo di tali asset sarà ora ammessa entro il limite annuo di 1/18, ma solo a partire dal periodo in cui viene rilevata la svalutazione a conto economico, e fino a concorrenza dell’importo svalutato. Si tratta di una svolta rispetto al...

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