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Società e contratti
08 Marzo 2025
Mascheramento preventivo dei c.d. “dati sensibili” societari
L’esame dei documenti societari consente al socio di venire a conoscenza di taluni dati sensibili dei soci e dei terzi; pertanto, occorre contemperare il diritto di ispezione con le norme di cui al GDPR.
La giurisprudenza ha chiarito che l’attività di concorrenza sleale posta in atto dal socio non amministratore di una società a responsabilità limitata costituisce un limite dell’ambito oggettivo del diritto di controllo che gli spetta ai sensi dell’art. 2476, c. 2 c.c.In particolare, per le società di persone ex art. 2301 c.c. il socio è destinatario di un obbligo di non intraprendere attività concorrenti con quella della società, mentre per le società di capitali esso è soggetto al divieto di svolgere attività di concorrenza sleale.Se tutte le informazioni e gli atti societari paiono strumentali a permettere ai soci di verificare al meglio le condotte dell’organo gestorio, per una valutazione sull’opportunità di consentire una sua permanenza nell’incarico ovvero di promuovere rimedi risarcitori a suo danno, d’altra parte appare opportuno che alcune informazioni non necessarie, né utili a tali fini, vengano criptate.Per tale ragione, nella prassi è stata concepita una soluzione che consente di bilanciare i contrapposti interessi (diritto di informazione del socio e diritto alla riservatezza dei dati aziendali dall’altro) mediante il mascheramento dei dati sensibili. Se, ad esempio, gli amministratori hanno ragione di ritenere che il socio intenda acquisire copia delle fatture per conoscere i nominativi dei clienti e i prezzi applicati con il fine illegittimo di contattarli e proporre, per il tramite di una terza azienda, condizioni migliorative,...