L'eccedenza di contribuzione versata sul massimale di reddito, di cui all’art.2, c.18, L. 335/19995, deve essere restituita al datore di lavoro in base alla prescrizione decennale. Lo precisa l’INPS con circolare 63/2019, ponendo fine alle incertezze che si erano create nel tempo.
Dal 1.01.1996, in relazione al massimale della base contributiva e pensionabile di cui all’art.2, c.18, per i lavoratori rientranti nel sistema contributivo, la retribuzione percepita oltre il limite annualmente fissato non è assoggettata a contribuzione previdenziale, né viene computata nel calcolo delle pensioni; il valore massimo normativamente fissato, rappresenta un limite invalicabile per il versamento della contribuzione e per l’erogazione dei trattamenti pensionistici. Però succede che il datore di lavoro sia indotto ad assumere a riferimento, per il calcolo della contribuzione dovuta, un imponibile contributivo che nell’anno civile risulta eccedente rispetto a quello previsto dalla L. 335/1995. In particolare, queste situazioni si verificano quando il lavoratore non comunica il possesso di contribuzione prima del 1.01.1996, a causa della successione di rapporti di lavoro nel corso dello stesso anno, per altri motivi riconducibili alla gestione delle informazioni sui rapporti di lavoro.
Tenendo conto di quanto previsto dall'art. 3, c. 9 L. 335/1995, si riteneva che il termine di prescrizione potesse essere quinquennale. Invece,...