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Lavoro
07 Marzo 2023
Massimale iscritti Enasarco con anzianità dopo L. 613/1966
La natura integrativa della contribuzione versata all’Enasarco comporta che la stessa non influisce per fissare l’anzianità assicurativa ante 1.01.1996 e, per gli interessati, si applica il massimale contributivo previsto dalla L. 335/1995.
Dal 1.01.1996 è stato introdotto il massimale annuo (art. 2, c. 18 L. 335/1995) per i lavoratori rientranti nel sistema contributivo, cioè assunti dal 1.01.1996 in poi o che esercitano l’opzione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo anche se hanno contributi prima del 1.01.1996.
In particolare, ha chiarito l’Inps, per anzianità contributiva deve intendersi l’insieme dei contributi accreditati riferiti a periodi collocati temporalmente entro il 31.12.1995, che sono valutabili nel calcolo della prestazione; in essi rientrano quelli obbligatori versati per l’attività di lavoro svolta, sia in Italia che all’estero, per lavoro dipendente privato o pubblico, lavoro autonomo, tenendo conto anche i contributi, in tale caso, presso le rispettive Casse di previdenza, i periodi di contribuzione figurativa, da riscatto, da trasferimenti gratuiti e onerosi, i contributi volontari.
Il messaggio Inps n. 730/2023 è stato conseguente alla richiesta di valutazione della contribuzione versata nei periodi ante 1996 all’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Enasarco), per l’applicazione o meno del massimale di cui alla L. 335/1995 e, quindi, considerare anzianità contributiva per l’applicazione del relativo sistema pensionistico.
A tal proposito, si evidenzia che l’Enasarco costituito come ente di diritto pubblico, ha assolto...