Master di formazione escluso dal regime degli impatriati
Non è applicabile il regime speciale per lavoratori impatriati nel caso in cui il rientro in Italia sia finalizzato non all’inizio di un’attività lavorativa ma alla frequentazione di un master. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 15.07.2024, n. 152.
Com’è noto, in linea generale, l'art. 16 D.Lgs. 14.09.2015, n. 147 (c.d. “decreto Internazionalizzazione”) ha introdotto il "regime speciale per lavoratori impatriati". Per poter fruire di questo regime speciale, il lavoratore:
deve trasferire la residenza in Italia ai sensi dell'art. 2 del Tuir;
non deve essere stato residente in Italia nei 2 periodi d'imposta antecedenti al trasferimento;
deve impegnarsi a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
deve svolgere l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
L'agevolazione in esame è fruibile per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza fiscale in Italia e per i 4 periodi di imposta successivi (art. 16, c. 3 D.Lgs. 147/2015).
Pur essendo stato abrogato dall'art. 5 D.Lgs. 27.12.2023, n. 209, le previsioni del sopra citato art. 16 continuano a essere applicabili nei confronti dei contribuenti che, in presenza delle condizioni di legge, hanno trasferito la residenza anagrafica in un Comune del territorio italiano entro la data del 31.12.2023 (c.d. “periodo transitorio”).
Caso di specie - Nel caso esaminato un cittadino italiano:
è stato residente all'estero (Germania) lavorando presso un'azienda tedesca da maggio 2020 ad agosto 2023;
si è iscritto a un master presso un'Università in Italia da settembre 2023 a metà...