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Lavoro 08 Gennaio 2020

Maternità e astensione dopo il parto

Le lavoratrici avranno necessità di ottenere il benestare del medico specialista del Servizio sanitario nazionale e del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

A quasi un anno dalla pubblicazione della legge di Bilancio per il 2019 l'Inps, con la circolare 12.12.2019, n. 148, ha fornito le istruzioni operative alle lavoratrici madri per esercitare la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto, entro i 5 mesi successivi allo stesso, come previsto dal comma 485 della legge citata, in vigore dal 1.01.2019. A prescindere dal fatto che il parto avvenga prima, in coincidenza o dopo la data presunta indicata sul certificato telematico di gravidanza, tale facoltà comporta che la lavoratrice madre può astenersi dal lavoro per i 5 mesi successivi alla data del parto.
Condizione essenziale è che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino, nel corso del settimo mese di gravidanza, che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro, fino alla data presunta del parto, ma anche fino all'evento del parto nel caso dovesse avvenire in data successiva; precisazione importante, facendo perdere altrimenti la possibilità della flessibilità per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva, se non specificato. Tali certificazioni devono essere prodotte sia al datore di lavoro che all'Inps.
In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, prima dell'inizio dell'ottavo mese di gestazione, essendo il congedo di maternità già fruito totalmente dopo il parto, trovano applicazione le disposizioni previgenti più favorevoli per la lavoratrice, che ricomprendono anche i giorni che intercorrono tra la data effettiva del parto e l'inizio dei 2 mesi ante partum.
La lavoratrice che fruisca della flessibilità ex art. 20 D.Lgs. 151/2001 (continuando quindi a lavorare nell'ottavo mese di gravidanza) può comunque scegliere, nel corso dell'ottavo mese stesso, di prolungare la propria attività lavorativa avvalendosi della facoltà di fruire del congedo di maternità dopo il parto, fermo l'obbligo di attestare quanto indicato sopra, entro la fine dell'ottavo mese di gravidanza. L'interruzione della flessibilità determina l'inizio del congedo di maternità con la conseguente impossibilità di esercitare l'opzione di fruire del congedo di maternità dopo il parto.
L'interdizione dal lavoro anticipata per gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, è compatibile con la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto, purché i motivi alla base della predetta interdizione cessino prima dell'inizio del congedo di maternità ante partum (non previsto in caso di anticipata per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli).
L'insorgere di un periodo di malattia prima dell'evento del parto comporta l'impossibilità di avvalersi dell'opzione.
La scelta deve essere effettuata dalla lavoratrice nella domanda telematica di indennità di maternità, selezionando la specifica opzione, mentre la documentazione medico-sanitaria deve essere presentata in originale direttamente allo sportello presso la Struttura territoriale oppure spedita a mezzo raccomandata in un plico chiuso riportante la dicitura “Contiene dati sensibili”.
Si rimanda alla circolare per le particolarità su part-time, paternità e astensione per gli iscritti alla Gestione Separata.