Paghe e contributi 31 Gennaio 2024

Maternità: indennità riconosciuta anche in assenza di certificato

Il congedo di maternità costituisce un diritto indisponibile della lavoratrice e in quanto tale è sempre indennizzabile, anche in assenza di idonea documentazione. A precisarlo è l’Inps, con il messaggio 22.01.2024, n. 287.

L’Inps fornisce nuove disposizioni in merito alla gestione delle domande di congedo obbligatorio per maternità, regolamentando i casi in cui non è stato inviato telematicamente il certificato di gravidanza. A carattere generale, il D.Lgs. 151/2001 dispone per le lavoratrici l’obbligo di consegna del certificato medico di gravidanza sia al datore di lavoro, sia all’Inps, indicando la data presunta del parto. Mediante un successivo intervento del D.L. 69/2013 (art. 31), il Legislatore ha previsto anche l’obbligo di invio telematico del certificato medico in capo al medico del Sistema Sanitario Nazionale, sia in relazione alla data presunta, che al parto avvenuto e all’eventuale interruzione di gravidanza. Tuttavia, non è infrequente il caso in cui l’invio telematico del certificato non è avvenuto o è registrato fuori dai termini; pertanto, a fronte delle numerose richieste di chiarimenti in materia, l’Inps è intervenuto con il messaggio n. 287/2024, che ha confermato l’indisponibilità del diritto alla maternità della lavoratrice. Pertanto, l’accesso al congedo non può essere precluso nemmeno nella circostanza in cui il medico certificatore non ha proceduto all’invio telematico del certificato. Oltre a tale precisazione, l’Inps fornisce “le istruzioni per l’uso”, ovvero un decalogo per la corretta gestione delle domande, anche...

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