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Lavoro
07 Novembre 2022
Maxi-sanzione e omessa comunicazione di cessazione
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in data 18.10.2022, ha pubblicato il parere n. 2089, con il quale fornisce chiarimenti con riferimento alle sanzioni che vengono assorbite quando è irrogata contestualmente la maxi-sanzione.
L’art. 3, c. 3 D.L. 12/2002 recita: “ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria:
da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;
da 3.600 a 21.600 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro;
da 7.200 a 43.200 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro…”.
La c.d. “maxi-sanzione” punisce la fattispecie del lavoro nero, cioè l’illecita occupazione di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. La norma, importante anche dal punto di vista quantitativo, prevede in modo espresso la non applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19, cc. 2 e 3 D.Lgs. 276/2003 relative alla comunicazione di instaurazione dei rapporti di lavoro e alla consegna della lettera di assunzione (Circ. Ministero del Lavoro 16494/2015), nonché delle sanzioni in materia di libro unico del lavoro di cui all’art. 39, c. 7 D.L. 112/2008 per omesse...