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Diritto 27 Settembre 2023

Mediazione immobiliare: mancate informazioni su irregolarità edilizie

Il mediatore immobiliare ha l’obbligo di comunicare alle parti le circostanze a lui note, o che avrebbe dovuto conoscere, sulla valutazione e sicurezza dell’affare, che possano influire sulla conclusione o sul perfezionamento del contratto.

Il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ai sensi dell’art. 1759 c.c. deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso. Si tratta delle situazioni che il mediatore conosce e di quelle che avrebbe dovuto conoscere con la diligenza ordinaria. Irregolarità edilizie sottaciute in sede di preliminare - Un promissario acquirente citava in giudizio un mediatore immobiliare che, secondo parte attrice, non aveva fornito adeguata e puntale informazione sull’esistenza di un’irregolarità urbanistica, edilizia, catastale non sanata relativa all’immobile oggetto di promessa di vendita. Secondo i legali dell’intermediario: dalla proposta irrevocabile d’acquisto sottoscritta dal contribuente emergeva che era in corso l’aggiornamento catastale e urbanistico, e le difformità edilizie esistenti non avevano impedito il successivo rilascio di "concessione in sanatoria"; nel secondo preliminare le parti avevano dato espressamente atto del fatto che la riduzione del corrispettivo veniva pattuita unicamente in funzione della circostanza che i promissari acquirenti si obbligavano a provvedere a propria cura e spese alle regolarizzazioni...

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