Meritevolezza anticipata alla liquidazione controllata
Per il Tribunale di Larino (decreto 2.12.2025) la meritevolezza del debitore può essere valutata in sede di apertura della liquidazione controllata quando è già evidente la colpa grave ostativa all'esdebitazione.
Un imprenditore “sottosoglia” proponeva istanza per l’apertura della liquidazione controllata davanti al Tribunale di Larino, il quale si poneva la questione se per l’accesso a tale procedura, chiesta "in proprio" dal debitore, dovesse essere valutata la “meritevolezza”, in particolare, se possa considerarsi "meritevole" il debitore in condizione di rilevante esposizione verso il Fisco e altri enti impositori, o che abbia determinato la sua condizione di sovraindebitamento a causa della sistematica commissione di illeciti amministrativi.A tal proposito, il Tribunale ha ricordato che occorre muovere dal postulato per cui la liquidazione controllata, così come le altre procedure di sovraindebitamento, persegue la finalità di consentire al sovraindebitato di esdebitarsi e ripartire (fresh start). Tuttavia, a differenza di quanto accade nel concordato minore e nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, laddove a questo approdo si giunge automaticamente attraverso la ristrutturazione e la soddisfazione almeno parziale dei creditori, nella liquidazione controllata (ma anche nella procedura di esdebitazione del debitore incapiente) occorre un ulteriore provvedimento giudiziale di natura premiale, l'esdebitazione.Secondo il Tribunale, da un lato, il novellato art. 269 del Codice della crisi richiede che la relazione dell'OCC indichi che "le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni"; dall'altro, l'art. 270...