La sospensione del procedimento con messa alla prova è un istituto introdotto nel nostro ordinamento con la L. 67/2014 ed è disciplinato dagli artt. 168-bis c.p. e 464-bis e ss. c.p.p. Ha natura ibrida, presentando profili sia di diritto sostanziale che processuale. L’esito positivo del percorso di messa alla prova comporta, infatti, l’estinzione del reato per cui si procede; dal punto di vista processuale, però, consiste in un procedimento speciale, alternativo al giudizio.
Diversi Tribunali si sono espressi di recente in merito alla possibilità di applicare l’istituto agli enti in caso di responsabilità per gli illeciti 231. Tra questi, inizialmente il Tribunale di Milano ha sposato una tesi formalista e di netta chiusura, ritenendo non estensibile in via analogica agli enti il procedimento di messa alla prova, in assenza di una specifica norma che lo preveda, in ossequio al principio di legalità e di riserva di legge.
Diversa l’impostazione più estensiva seguita dal Tribunale di Modena con 2 diverse ordinanze. Il Gip di Modena, infatti, con ordinanza del 19.10.2020 ammetteva l’ente alla messa alla prova sulla base di un programma di trattamento dal quale emergeva l’intenzione dell’impresa di provvedere alla rimozione degli effetti negativi dell’illecito, al risarcimento del danno, al restyling del modello di organizzazione e gestione, attraverso il potenziamento delle...