Amministrazione del personale 13 Gennaio 2024

Minori al lavoro, la visita medica è sempre obbligatoria

L’assunzione di un minore comporta sempre l’obbligo di visita medica preventiva, anche qualora l’attività non sia soggetta a sorveglianza sanitaria. Analizziamo insieme i passaggi operativi di questo adempimento. 

Occupare un minore all’interno di un’attività imprenditoriale o professionale comporta sempre la preventiva verifica dell’idoneità fisica del soggetto, indipendentemente dal fatto che l’attività lavorativa sia genericamente soggetta o meno alle attività di sorveglianza sanitaria così come previsto dall’art. 41 e ss. D.Lgs. 81/2008. In base alle previsioni dell’art. 8 L. 997/1967, il minore (bambino o adolescente) deve sempre essere sottoposto a verifica dell’idoneità sanitaria, sia a livello preventivo che periodico, a intervalli non superiori all’anno e la visita medica potrà essere svolta dal medico competente (ove l’attività sia soggetta a sorveglianza sanitaria) o, alternativamente, da un medico del Servizio Sanitario Nazionale. L’art. 8, c. 4 L. 997/1967 prevede inoltre che le visite mediche a cui si sottopone il minore debbano essere attestate da apposito certificato; tuttavia, la L. 98/2003 ha previsto all’art. 42 che, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal Testo Unico per la Salute e Sicurezza in ambiente di Lavoro (TUSL, ovvero D.Lgs. 81/2008), è abrogato l’obbligo di certificazione di idoneità al lavoro per adolescenti e bambini adibiti ad attività non rischiose. Questo aggiornamento normativo comporta che, nel caso in cui l’attività non sia soggetta a sorveglianza sanitaria, il...

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