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Lavoro
11 Ottobre 2023
Minori e lavoro: bisogna aver assolto obbligo scolastico o formativo?
Adibire al lavoro un minore non è mai immediato: sono numerosi i requisiti da soddisfare prima di giungere alla firma del contratto. Uno riguarda la formazione: è necessario aver assolto all’obbligo scolastico o a quello formativo?
Una questione annosa relativa all’occupazione del minore riguarda la formazione scolastica: la L. 977/1967, all’art. 3 dispone che solo il minore che ha assolto all’obbligo scolastico e compiuto 15 anni d’età può intraprendere un’attività lavorativa, precludendo di fatto tale possibilità ai minori considerati bambini (fatti salvi casi residuali previsti espressamente dalla norma).
Analizzando tuttavia le disposizioni successive, introdotte dalla L. 296/2006, rileva come l’innalzamento a 10 anni di frequenza scolastica per l’ottenimento dell’assolvimento dell’obbligo ha di fatto spostato il limite dell’età minima per accedere al lavoro da 15 a 16 anni; a tale proposito anche il Ministero del Lavoro, con nota n. 9799/2007, ha confermato la sussistenza di questa nuova condizione.
Di fatto, in considerazione che l’assolvimento dell’obbligo scolastico non è misura alternativa ma aggiuntiva a quella del requisito d’età, le disposizioni della L. 977/1967 sono superate dai successivi precetti sopra menzionati, fatto salvo per un’unica eccezione rappresentata dai rapporti di lavoro con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (trattati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota 7.08.2023, n. 1369).
È necessario rilevare come le disposizioni in parola facciano riferimento all’obbligo scolastico,...