L'art. 54 del Codice della crisi stabilisce che, nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione, su istanza di parte, il tribunale può emettere provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Pertanto, il debitore ha la facoltà di richiederle nell'ambito della domanda per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza; in tale ipotesi, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel Registro delle Imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
La nozione di misura cautelare si desume espressamente dall'art. 2, lett. q) del Codice della crisi, ai sensi del quale devono intendersi come misure cautelari i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio e dell'impresa del debitore che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare...