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Diritto 14 Ottobre 2021

Misure cautelari e protettive nel Codice della crisi

La disciplina dettata dalla Sezione terza del Titolo terzo del nuovo Codice.

L'art. 54 del Codice della crisi stabilisce che, nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione, su istanza di parte, il tribunale può emettere provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Pertanto, il debitore ha la facoltà di richiederle nell'ambito della domanda per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza; in tale ipotesi, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel Registro delle Imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. La nozione di misura cautelare si desume espressamente dall'art. 2, lett. q) del Codice della crisi, ai sensi del quale devono intendersi come misure cautelari i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio e dell'impresa del debitore che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare...

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