RICERCA ARTICOLI
Diritto 09 Agosto 2021

Misure di prevenzione e fallimento

Il sequestro riguarda l'intera massa fallimentare e quindi anche gli eventuali proventi dell'attività amministrativa e gestoria della curatela o gli interessi dei creditori fallimentari prevalgono sulla misura intervenuta successivamente?

L'art. 20 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione prevede il sequestro dei beni dei quali la persona risulta poter disporre direttamente o indirettamente quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. L'articolo è finalizzato a contrastare il fenomeno dell'accumulazione di patrimoni illegali colpendo non solamente i beni che abbiano un rapporto di diretta derivazione dalle attività delittuose poste in essere dal preposto, ma anche quei beni che, formalmente acquisiti in maniera lecita, possano considerarsi pertinenziali al patrimonio illecito perché risultato del reimpiego di beni acquistati con l'immissione di capitali illeciti. In caso di sequestro intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, può accadere che il patrimonio sottoposto a misura di prevenzione riguardi anche i profitti oggetto dell'attività liquidatoria del curatore e si crei un conflitto di interessi con i creditori della procedura. Intervenuta sul punto la Suprema Corte (Cass., Sez. IV, 13.07.2021, n. 26755) ha evidenziato che, laddove la misura del sequestro si estenda alle partecipazioni sociali totalitarie e ai relativi beni costituiti in azienda, la misura di prevenzione possa...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.