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Procedure concorsuali 28 Marzo 2026

Misure protettive e limiti temporali: stop alle inibitorie selettive

Il Tribunale di Brescia esclude che, decorso il termine annuale, l’imprenditore possa ottenere in via cautelare un’inibitoria selettiva verso singoli creditori, ritenendo tali misure comunque riconducibili alle misure protettive tipiche.

Con ordinanza del 7.01.2026, il Tribunale di Brescia affronta un tema centrale nella disciplina della crisi d’impresa: la possibilità di ottenere, decorso il termine massimo delle misure protettive, provvedimenti inibitori nei confronti di singoli creditori qualificati come misure cautelari ex art. 54 del Codice della crisi. Nel caso esaminato, la società ricorrente aveva già beneficiato, nell’ambito di diversi procedimenti susseguitisi nel tempo, dell’intero periodo annuale di protezione previsto dall’art. 8 del Codice della crisi. Una volta spirato tale termine, la stessa ha tentato di ottenere un’ulteriore tutela, chiedendo l’inibizione, limitata a una platea determinata di creditori, dell’avvio o prosecuzione di azioni esecutive e cautelari.Il Tribunale respinge il ricorso, aderendo all’orientamento restrittivo già affermatosi in giurisprudenza di merito. Infatti, la decisione si fonda su un passaggio argomentativo particolarmente significativo: la misura richiesta, sebbene formalmente qualificata come cautelare, riproduce nel contenuto le tipiche misure protettive, consistenti nel divieto per i creditori di intraprendere o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.In questa prospettiva, il carattere “selettivo” della domanda, rivolta cioè solo ad alcuni creditori, non è idoneo a mutarne la natura giuridica, posto che sia la normativa europea sia quella interna ammettono espressamente che le misure protettive possano avere portata...

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