Il Tribunale di Arezzo, con provvedimento del 9.12.2024, ha affrontato la disciplina afferente alla natura e alla funzione delle misure protettive richiesta da una società nell’ambito della presentazione della domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo.In primo luogo, i giudici di merito hanno rilevato che, ai sensi dell’art. 46, ultimo comma del Codice della crisi, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l’autorizzazione prevista dai cc. 1, 2 e 3.Il tenore letterale della norma lascia ritenere che trattasi di un effetto automatico e non “semiautomatico” e che dunque sia estraneo da conferma, proroga o rinnovo nel procedimento dettato dall'art. 55 del Codice della crisi (che infatti richiama le sole misure protettive dell’art. 54, c. 2, che per l’appunto non contempla il blocco all’acquisizione di diritti prelazione), così come dal limite di durata di cui all’art. 8 del Codice della crisi. Ciò diversamente da quanto avviene nel contesto della composizione negoziata, là dove, invece, il blocco alla possibilità di acquisire diritti di prelazione rappresenta una misura protettiva a tutti gli effetti (si veda infatti l'art. 18, c. 3 del Codice della crisi, come riformato dall'ultimo correttivo).A ciò si aggiunga un altro dato normativo non certo inequivoco, contenuto nell’ambito regolamentativo della composizione negoziata, vale a dire l’art. 18, c. 4...