A fianco delle misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono rese necessarie specifiche misure di contrasto per gli effetti che il virus sta producendo anche sul tessuto socioeconomico, recepite dal D.L. 2.03.2020, n. 9. Per le unità produttive o i lavoratori residenti o domiciliate nella la c.d. "zona rossa" e nelle 3 Regioni individuate dal DPCM 1.03.2020, vengono previste disposizioni urgenti in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, cassa integrazione in deroga e assegno ordinario quale prestazione erogata dal Fondo di integrazione salariale.
In tema di CIGO, per le aziende e i lavoratori situate nella "zona rossa" (i Comuni indicati nell'allegato 1 DPCM 1.03.2020) è previsto l'accesso semplificato, consentendo di evitare la comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali e il conseguente esame congiunto; è concesso presentando la domanda entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa ha avuto inizio. Ai fini del computo della durata massima complessiva del trattamento (24 mesi nel quinquennio, 30 mesi per edilizia e comunque non oltre 52 settimane nel biennio) è stabilita l'esclusione del trattamento concesso in ossequio al D.L. 9/2020, che comunque non può superare la durata di 3 mesi. Il medesimo decreto estende la concessione dell'assegno...