L'art. 93 L.F. prevede espressamente che la domanda di ammissione al passivo si proponga con ricorso da trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore 30 giorni prima dell'udienza fissata. Gli originali dei titoli di credito vanno invece depositati in cancelleria.
Laddove il creditore depositi l'istanza direttamente in cancelleria, come avveniva in passato, senza inoltrarla telematicamente al curatore, alcuni tribunali di merito hanno ritenuto la domanda inammissibil perché proposta con modalità di trasmissione diverse rispetto a quelle espressamente previste dalla norma. A nulla rileva, secondo tale orientamento, che la sanzione di inammissibilità non sia espressamente prevista in conseguenza della violazione della norma sopra indicata, e ciò in relazione al carattere non tassativo delle ipotesi di inammissibilità.
La Suprema Corte, con ordinanza 10.07.2019, n. 18535, ha invece precisato che l'avvenuta presentazione di una domanda di insinuazione allo stato passivo con deposito in cancelleria, anziché a mezzo PEC inviata al curatore, come prescritto dall'art. 93 L.F., integri una semplice irregolarità sanabile e non dia quindi luogo all'inammissibilità della domanda medesima.
Ciò specularmente all'orientamento della Corte stessa (Cass. Civ. 9772/2016), che aveva già stabilito come nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal...