Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica derivanti da illeciti amministrativi dipendenti da reato commessi da persone fisiche ad esse collegate. Tale responsabilità può essere esclusa nel caso in cui l'ente dimostri, a norma dell'art. 6, c. 1 del decreto in oggetto, che: l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.
Per modelli organizzativi si devono intendere sia l'individuazione di ruoli organizzativi individuali, cui vengono assegnate mansioni e/o compiti, sia un insieme di procedure volte alla prevenzione dei reati indicati nella Sezione III dagli artt. 24 a 25-novies D.Lgs. 231/2001.
In questo contesto assume un ruolo determinante l'organismo di vigilanza delle società che hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs....