Con messaggio 21.06.2022, n. 2499 l’Inps ricorda che, anche per quest’anno, è assicurata l’assistenza fiscale ai propri sostituiti che abbiano indicato l’Istituto nel modello 730. Il requisito è che nell’anno di presentazione del modello 730 sussista un rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante, per erogazioni non esenti e a patto che l’erogazione della prestazione non sia cessata prima del 1.04.2022. Se il beneficiario è quindi destinatario di una prestazione meramente assistenziale, l’Inps non potrà gestire le risultanze 730/4 (es. assegno sociale, assegno al nucleo familiare, indennità Covid-19).
A seguito del trasferimento da Inpgi/1 a Inps, nel caso in cui il contribuente Inpgi/1 indichi l’Inpgi come “sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” , la dichiarazione verrà respinta dall’Inpgi tramite diniego. In questi casi il contribuente dovrà presentare una nuova dichiarazione (integrativo di tipo 2) inserendo l’Inps come nuovo sostituto d’imposta. Per i contribuenti iscritti alla Gestione Separata Inpgi/2 non cambia invece nulla.
Per le finalità di assistenza fiscale 2022, i contribuenti, muniti di credenziali di autenticazione necessarie per l’accesso ai servizi online dell’Istituto (SPID almeno di II livello, CIE, CNS), possono verificare le risultanze contabili della propria...