Al via la predisposizione della documentazione utile alla redazione dei modelli 770/2024. Ă, infatti, in scadenza il 31.10.2024 lâinvio allâAgenzia delle Entrate della seconda parte della dichiarazione dei sostituti dâimposta, costituita dalla Certificazione Unica dei redditi corrisposti e delle trattenute effettivamente operate e, per lâappunto, dal modello 770 con i versamenti disposti e il riepilogo dei crediti e compensazioni effettuate nel periodo dâimposta 2023.
In tale periodo, laddove vi siano state operazioni straordinarie o modifiche del soggetto chiamato a operare le ritenute in corso dâanno (ad esempio nei casi di cessione di contratto ex art. 1406 c.c.), lâindividuazione delle modalitĂ di compilazione va effettuata distinguendo le ipotesi in cui l'operazione determini o meno lâestinzione del sostituto dâimposta precedente.
In particolare, nel caso di prosecuzione di attivitĂ da parte di un altro soggetto con estinzione del soggetto preesistente (si vedano le ipotesi di fusione per incorporazione, scissioni totali, scioglimenti di societĂ di persone e prosecuzione dellâattivitĂ sottoforma di ditta individuale, cessioni totali o conferimenti dâazienda, ecc.) chi succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare unâunica dichiarazione comprensiva dei periodi in cui il sostituto dâimposta precedente ed estinto ha operato. In presenza di operazioni societarie o successioni avvenute nel corso dellâanno 2023, ma anche nel 2024 seppur prima della presentazione della dichiarazione in argomento, il dichiarante deve procedere alla compilazione dei singoli quadri esponendo distintamente le situazioni riferibili a se stesso o a ognuno dei soggetti estinti. Considerato che la CU potrebbe essere stata presentata da un sostituto dâimposta differente rispetto a colui che presenta il modello 770/2024, il subentrante, per distinguere opportunamente le ritenute riferibili a se stesso o al soggetto estinto, avrĂ cura di inserire nellâintestazione dei quadri ST, SV e SY il proprio codice fiscale e di indicare nellâapposito spazio dedicato il âcodice fiscale del sostituto dâimpostaâ evidenziando quello del soggetto estinto eventualmente riportando lâevento eccezionale avvenuto.
I dati da riportare saranno quelli risultanti nel periodo compreso tra il 1.01.2023 e la data di effettiva cessazione dellâattivitĂ o la data in cui si è verificato lâevento (ovviamente se riferibile allâanno 2023).
Quanto ai quadri ST ed SV, si dovrĂ porre particolare attenzione allâutilizzo dei codici âKâ e âLâ al campo ânoteâ, riguardanti le ipotesi in cui nel rigo sono riportate ritenute operate dal soggetto estinto e il cui versamento è stato evidenziato nel quadro del soggetto che prosegue lâattivitĂ .
In ultimo, si precisa che il quadro âSXâ inerente ai crediti dovrĂ essere unico e dovrĂ riguardare sia i dati del dichiarante che quelli dei soggetti estinti.
Nelle ipotesi di non prosecuzione dellâattivitĂ da parte di un altro soggetto (casi di liquidazione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa), la dichiarazione dovrĂ essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore in nome e per conto del soggetto estinto, avendo cura di indicare nei riquadri âdati relativi al sostitutoâ il codice fiscale del sostituto estinto.
Laddove lâoperazione straordinaria non determini lâestinzione del sostituto, il modello 770 dovrĂ essere compilato secondo le regole generali, sicchĂŠ ogni sostituto esporrĂ le trattenute effettuate e quelle versate per quanto di sua competenza.
Si evidenzia, infine, che nelle ipotesi di cessione di contratto ex art. 1406 c.c. o di trasferimento dâazienda, dovranno essere identificati con il codice âNâ al campo ânoteâ i tributi concernenti le rate residue dellâaddizionale regionale allâIrpef, del saldo o primo acconto Irpef, delle addizionali regionali allâIrpef, degli acconti a tassazione separata del secondo acconto Irpef, del saldo, della prima e della seconda rata di acconto della cedolare secca locazioni prelevato dal sostituto dâimposta per effetto del passaggio del dipendente senza soluzione di continuitĂ e senza estinzione del precedente sostituto dâimposta.
