L’atto di autotutela parziale, comportando una mera riduzione della pretesa originaria divenuta definitiva in quanto non impugnata, non è autonomamente impugnabile. È quanto affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 39808/2021.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 14.12.2021, n. 39808, accoglieva il ricorso dell’Agenzia delle Entrate in merito al fatto che l’atto di autotutela parziale, comportando una mera riduzione della pretesa originaria divenuta definitiva in quanto non impugnata, non è autonomamente impugnabile non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per effetto della mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento.
La vicenda riguarda un contribuente che aveva ricevuto un secondo avviso di accertamento che aveva rideterminato la pretesa contenuta nel primo, senza impugnare nessuno dei 2. In seguito, impugnava la cartella di pagamento dove sosteneva che il secondo atto aveva comportato la caducazione del primo, con l’effetto che l’avviso posteriore avrebbe dovuto recare le indicazioni di legge sulle modalità di proposizione del ricorso. Essendo assenti tali indicazioni, il contribuente chiedeva l’annullamento parziale della cartella. La C.T.R. ha annullato la cartella in quanto l’atto di autotutela, sostituendo gli avvisi originari, necessitavano di apposita motivazione, non consentendo al contribuente nemmeno la definizione agevolata delle sanzioni. Secondo l’Agenzia delle Entrate, invece, non si trattava di atti autonomi.
La Cassazione ha accolto il ricorso e ha affermato che, in tema di accertamento delle imposte,...