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Lavoro
20 Dicembre 2022
Modifiche al vaglio per il contratto di prestazione occasionale
Ne disegno di legge di Bilancio 2023, tra i molti aspetti relativi al mondo del lavoro, spiccano le novità in materia di prestazione occasionale di cui all’art. 54-bis, D.L. 24.04.2017, n. 50.
Eccoci giunti di fronte a un nuovo capitolo della saga relativa al lavoro accessorio, oggi contratto di prestazione occasionale ai sensi dell’art. 54-bis, D.L. 24.04.2017, n. 50.
Ricostruendo brevemente l’iter storico-normativo, si ricorda che tale prestazione occasionale nacque in sostituzione del previgente voucher per lavoro accessorio, oggetto di forti dibattiti che ne lamentarono in particolar modo la facilità di abuso; dibattiti e contestazioni che approdarono, inizialmente, nella promozione di un referendum abrogativo, soppiantato poi da una abrogazione diretta ex lege operata dal D.L. 25/2017, esplicitamente “al fine di contrastare pratiche elusive”.
Scendendo nel dettaglio, il nuovo disegno di legge, all’art. 64, introduce alcune “Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali”, di seguito indicate:
l’importo massimo erogabile da ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, passa da 5.000 a 10.000 euro;
viene meno il limite di 5 lavoratori assunti a tempo indeterminato presso l’utilizzatore, sostituito da un nuovo limite di 10 lavoratori assunti a tempo indeterminato. Soglia che, peraltro, diventa generalizzata, venendo meno il diverso limite previsto per le “aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo” per le categorie di lavoratori di cui all’art. 54-bis, c. 8 del vigente intervento normativo;
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