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Società e contratti 22 Gennaio 2026

Modifiche all’indicatore patrimoniale nelle fusioni e scissioni

Il D.Lgs. 192/2025 modifica l'art. 172, c. 7 del Tuir: il limite di riporto perdite nelle fusioni si calcola sul valore economico ridotto del doppio dei conferimenti degli ultimi 24 mesi, una falcidia criticata per illogicità.

L’art. 2, c. 1, lett. b) D.Lgs. 192/2025 ha introdotto l’ennesima modifica all’art. 172, c. 7 del Tuir, sostituendo le parole “ridotto di un importo pari al prodotto tra la somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori alla data di efficacia della fusione ai sensi dell’art. 2504-bis c.c. e il rapporto tra lo stesso valore economico (risultante da una relazione giurata di stima) e il valore del patrimonio netto contabile” con le parole “ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori alla data di efficacia della fusione ai sensi dell’art. 2504-bis c.c.”.Con tale ultima modifica che ha determinato l’assestamento definitivo dell’art. 172, c. 7 del Tuir, viene razionalizzato il calcolo, ma si continua a rinvenire una mancanza di logica sottesa all’effetto diminutivo che la norma procura al valore economico dell’azienda o comunque al patrimonio delle società partecipi delle operazioni di fusione e scissione, come nel proseguo si cercherà di esplicitare.Come noto fino all’anno 1986, il D.P.R. 598/1973 all’art. 16 limitava le prescrizioni al testo: “La società risultante dalla fusione o incorporante subentra in tutti gli obblighi e i diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi”, prevedendo, quindi, un subentro successorio plenario dell’incorporante in tutte le situazioni fiscalmente maturate nei confronti delle...

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