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Lavoro 11 Ottobre 2023

Modifiche unilaterali della base di calcolo delle provvigioni

Nel contratto di agenzia si devono considerare nulle le clausole formulate in modo tale da attribuire al preponente un potere illimitato di modifica unilaterale della base di calcolo e quindi dell’importo delle provvigioni (Cassazione, Sezione Lavoro, ord. 5.04.2023, n. 9365).

Riduzione “non concordata” delle provvigioni: i cosiddetti extra sconti - Un contratto d’agenzia prevedeva alcune clausole che attribuivano al preponente la potestà di dedurre, a proprio insindacabile giudizio, dalla base di calcolo delle provvigioni spettanti, gli sconti concessi al cliente attraverso due modalità. In particolare, secondo quanto previsto dalla postilla n. 11.4, le riduzioni percentuali di prezzo determinate dal preponente venivano accordate anticipatamente a specifici clienti che si impegnavano a formalizzare acquisti per un determinato fatturato o quantitativo di prodotti. Allo stesso modo, in virtù della postilla 11.5, la ditta preponente si riservava la facoltà di concedere lo sconto ai clienti, individuati a proprio insindacabile giudizio, in via posticipata e indipendentemente dai risultati raggiunti a consuntivo nell’anno di competenza. In entrambi i casi, ciò riduceva la base imponibile delle provvigioni dovute all’agente. Vicenda processuale - L’intermediario ricorreva al Tribunale competente per ottenere la condanna del preponente al pagamento delle differenze provigionali stornate a seguito degli extra sconti concessi ad alcuni clienti. I Giudici di prima istanza accoglievano parzialmente le doglianze dell’agente, ma la sentenza veniva appellata dalla ditta preponente innanzi alla Corte di Appello di Genova. Pur riconoscendo l’effettiva genericità e...

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