HomepageLavoroDiritto del lavoro e legislazione socialeMolestie extraprofessionali e legittimità del licenziamento
Diritto del lavoro e legislazione sociale
19 Gennaio 2024
Molestie extraprofessionali e legittimità del licenziamento
La Cassazione, con sentenza 14.12.2023, n. 35066, ha affermato che le molestie, anche extraprofessionali, che umiliano i colleghi possono ledere il rapporto fiduciario e legittimare la giusta causa di licenziamento.
La Corte d’Appello di Milano, confermando la sentenza emessa in primo grado, ha respinto il ricorso di un dipendente di un istituto bancario, team leader con mansioni di “coordinamento e supporto di colleghi in rapporto diretto con la clientela”, che chiedeva l’annullamento del licenziamento per giusta causa intimatogli per aver intrattenuto, in tempi diversi, “rapporti extralavorativi con due donne dipendenti della stessa banca, gravemente pregiudizievoli sia per queste, che per la comune datrice”.
Con il ricorso in Cassazione, il ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2105 c.c. (relativo all’obbligo di fedeltà del lavoratore nei confronti dell’azienda), sostenendo l'irrilevanza disciplinare dei suoi comportamenti nei confronti delle colleghe in quanto di natura privata e riguardanti la sfera extralavorativa, senza alcun comprovato riflesso sull'oggettiva compromissione della fiducia datoriale sul puntuale adempimento della propria prestazione lavorativa.
La Corte, nell’argomentare la sentenza di rigetto del ricorso, ha innanzitutto sottolineato che, in tema di licenziamento per giusta causa, il lavoratore deve astenersi dal porre in essere non solo i comportamenti espressamente vietati, ma anche qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le possibili conseguenze, risulta in contrasto con gli obblighi connessi al proprio inserimento nella struttura e...