Nella finestra temporale che va dal 1.08.2026 al 4.09.2026 sono sospesi i termini dei versamenti da controlli automatizzati e per l’invio di documenti/informazioni, grazie alla cosiddetta “moratoria estiva”.
Si ricorda, infatti, che l’art. 37, c. 11-bis D.L. 223/2006, nonché l’art. 7-quater, c. 17 D.L. 193/2016 sospendono il termine per l’invio di documenti/informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti, nonché il termine per il pagamento delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e controlli formali, dal 1.08 al 4.09 di ogni anno.
Pertanto, il consueto termine di 30/60 giorni per inviare documenti o informazioni richiesti dall’Agenzia nell’ambito di controlli formali (per esempio, scontrini relativi alle spese sanitarie, fatture per ristrutturazioni edilizie, ecc.) o per pagare le somme dovute a seguito di controlli automatizzati è sospeso per tale lasso temporale e riprende a decorrere dal 5.09, salvo che le richieste non vengano effettuate nel corso di attività di accesso, ispezione e verifica. In tal caso, non opera la sospensione, così come non opera per le procedure di rimborso ai fini Iva.
Se, per esempio, il contribuente avesse ricevuto una richiesta di documenti da parte dell’Agenzia il 23.07.2026, avrebbe tempo fino al 26.09.2026 per fornirli perché:
- dal 23.07.2026 al 31.07.2026 - 8 giorni;
- dal 1.08.2026 al 4.09.2026 - sospensione;
- dal 5.09.2026 al 26.09.2026 - 22 giorni.
La sospensione estiva dal 1.08.2026 al 4.09.2026, pertanto, opera:
- per l’invio dei documenti/informazioni richiesti al contribuente;
- per i termini di pagamento delle somme dovute, a seguito di controlli automatizzati ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972 e formali di cui all’art. 36-ter D.P.R. 600/1973 (60 giorni); oppure a seguito di liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (30 giorni).
I primi, ossia i controlli automatizzati e formali, prevedono un termine di versamento delle somme dovute di 60 giorni. Si ricorda, infatti, che il precedente termine di 30 giorni è stato sostituito dal D.Lgs. 108/2024 a decorrere dalle comunicazioni elaborate dallo scorso 1.01.2025. Se, invece, l’invio telematico dell’avviso derivante da un controllo automatizzato avviene nei confronti dell’intermediario, il termine è ancora maggiore, ossia di 90 giorni.
Quindi, se, per esempio, il contribuente riceve via PEC un avviso bonario ex art. 36-bis il 26.07.2026, avrebbe tempo fino al 29.10.2026 per pagare le somme dovute (o la prima rata se decidesse di rateizzare), poiché:
- dal 26.07.2026 al 31.07.2026 - 5 giorni;
- dal 1.08.2026 al 4.09.2026 - sospensione;
- dal 5.09.2026 al 30.09.2026 - 26 giorni;
- dal 1.10.2026 al 29.10.2026 - 29 giorni.
