Accertamento, riscossione e contenzioso 18 Novembre 2024

Motivazione apparente delle sentenze tributarie

L’ordinanza 7.11.2024, n. 28741 ha ribadito le caratteristiche necessarie che deve avere una sentenza per essere adeguatamente motivata e definisce il perimetro della c.d. motivazione apparente.

La motivazione di una sentenza, in qualunque ambito della giustizia, è regolata dall’art. 111, c. 6 della Carta Costituzionale, il quale prevede che “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”.La definizione di tale principio costituzionale, per quanto concerne la materia tributaria, è affidata al combinato disposto delle seguenti disposizioni normative:- art. 132, c. 2, n. 4) c.p.c. che afferma che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”;- art. 36, c. 2, n. 4) D.Lgs. 546/1992, che, nella versione in vigore fino al 3.01.2024 (prima delle recenti modifiche introdotte dal D.Lgs. 220/2023), affermava che la sentenza deve contenere “la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto”.Il caso posto all’attenzione dei giudici di legittimità riguarda il ricorso di un contribuente per la riforma della sentenza emessa nel giudizio di appello.La sentenza impugnata, nella parte motivazionale, si limitava ad affermare che “non si poteva non condividere l’operato del primo giudicante con le motivazioni che si facevano proprie”.Il contribuente pertanto ricorreva in Cassazione, ritenendo che la sentenza di appello non rispettasse le disposizioni normative in tema di motivazioni delle sentenze in materia tributaria.L’ordinanza della Cassazione n. 28741/2024, riprendendo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario e citando le norme sopra richiamate, definisce apparente la...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.