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Immobiliare 25 Giugno 2026

Motivazione degli atti di rettifica del classamento catastale

Con l’ordinanza n. 18763/2026 la Corte di Cassazione ha sancito che nella fattispecie di riclassamento catastale afferente alla microzona l’Agenzia non può eludere l’obbligo di una motivazione specifica.

La fattispecie trattata dalla suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 18763/2026 era attinente a un riclassamento catastale eseguito dall’Agenzia del Territorio di un immobile in categoria catastale A/10. La rettifica di classamento rientrava nella revisione catastale delle microzone come da L. 311/2004, in particolare art. 1, c. 335.Il contribuente che aveva ricevuto l’atto di rettifica catastale aveva proposto impugnazione e la commissione tributaria di prime cure aveva annullato l’atto di rettifica per difetto di motivazione. La commissione tributaria di seconde cure aveva ribaltato il verdetto precedente adducendo sul piano motivazionale che fosse sufficiente indicare lo scostamento tra valori catastali della microzona e i relativi valori di mercato.Nel grado di legittimità la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che la rettifica deve includere gli elementi concreti che giustificano la modifica del classamento dell'unità immobiliare; l’atto di rettifica non può limitarsi alla semplice riproduzione dei presupposti generali della revisione della microzona. Per i predetti motivi, riprodotti in questa sede in estrema sintesi, la Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente e ha annullato l’atto di rettifica dell’Agenzia del Territorio.La predetta regola legislativa del 2004 aveva stabilito che la giustificazione della revisione del classamento è la modifica del valore degli immobili ubicati nella microzona di riferimento. La suindicata...

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