La Corte di Cassazione, con la sentenza 13.02.2019, n. 4176, pone in risalto l'attenzione sulla motivazione dell'avviso di accertamento che costituisce il pilastro fondamentale su cui si basa l'intera struttura dell'atto impositivo, tanto che la sua carenza determina la nullità dell'atto. Lo si desume dall'art. 7 dello Statuto del Contribuente, nonché dall'art. 42 D.P.R. 600/1973.
La controversia trae origine dall'avviso di accertamento relativo a una plusvalenza da cessione d'azienda, non dichiarata da un contribuente deceduto. Nella fattispecie, il ricorso veniva presentato dall'erede del contribuente. L'accertamento impugnato si fondava su un avviso di accertamento in materia di imposta di registro richiamato nell'avviso di accertamento impugnato, ma non allegato a quest'ultimo. La ricorrente contestava pertanto la carenza della motivazione e risultava soccombente in entrambi i gradi di giudizio, proponendo perciò ricorso in Cassazione. La questione riguarda l'eventuale legittimità della cosiddetta motivazione per relationem ovvero quando nella motivazione si fa rinvio al contenuto di altro atto o documento. Costante giurisprudenza ritiene che tale tipo di comportamento sia legittimo a condizione che l'atto o il documento richiamato siano allegati all'avviso di accertamento oppure ne sia riprodotto il contenuto essenziale. Si ritiene altresì legittimo il semplice richiamo...