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Lavoro 23 Dicembre 2022

Motivazioni contestuali al licenziamento

Il licenziamento deve esser intimato con la contestuale specificazione dei motivi, ma senza esposizione analitica di tutti gli elementi in fatto e diritto.

La Corte di Cassazione (sentenza 5.12.2022, n. 35646) è tornata sulla tematica relativa alla contestualità delle motivazioni in occasione del licenziamento del lavoratore subordinato. La questione prende l’avvio dalla modifica apportata all'art. 2 L. 15.07.1966, n. 604, sulla disciplina dei licenziamenti individuali, dalla L. 28.06.2012, n. 92. Nello specifico viene disposto che il licenziamento deve essere intimato, oltre che con atto scritto, anche con contestuale specificazione dei relativi motivi. Tale onere, imposto al datore di lavoro, consente il controllo di non arbitrarietà del provvedimento nonché assicura l'immutabilità dei motivi attraverso un atto successivo alla comunicazione del recesso. In pratica consente al lavoratore di apprendere nei suoi elementi essenziali le ragioni tecnico-produttive ed organizzative poste alla base della decisione datoriale. Nei fatti il legislatore rimosse, con la L. 92/2012, l’anomalia della possibilità di intimare un licenziamento scritto immotivato, richiedendo ora la contestualità dei motivi addotti al provvedimento. Se è chiaro che la motivazione del recesso datoriale non può consistere in formule stereotipate che si limitano a riprendere il testo normativo, è giusto chiedersi quanto debba esser analitica la formulazione delle stesse. I giudici di Cassazione, nella sentenza in oggetto, riprendendo la consolidata giurisprudenza, si...

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