L’art. 9 D.L. 131/2024 (D.L. “Salva infrazioni”) apporta modifiche al D.Lgs. 286/1998 (TU sull’immigrazione), prevedendo che il datore di lavoro che mette a disposizione del lavoratore straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa, oppure a un canone eccessivo rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione o, ancora, trattiene l'importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 350 a 5.500 euro per ciascun lavoratore straniero. Sulla questione, la novella chiarisce in aggiunta che “Il canone è sempre eccessivo quando è superiore ad un terzo della retribuzione”.La predetta introduzione normativa, in buona sostanza, ha l'effetto di integrare quanto già stabilito dal TU sull’immigrazione, introducendo un giro di vite nei confronti dei datori di lavoro trasgressori.Se è vero, infatti, che il TU sull’Immigrazione già richiedeva l’idoneità alloggiativa, oltre a prevedere il divieto di canoni eccessivi e di decurtazione automatica dalla retribuzione, oggi si introduce e quantifica una sanzione pecuniaria per chi non rispetta i citati obblighi e si ribadisce inoltre il parametro volto a delineare l’eccessività del canone imposto, ossia il superamento di 1/3 della retribuzione.Quanto previsto dal decreto dà così attuazione alla Direttiva 2014/36/UE, offrendo una serie di nuove tutele per il lavoratore immigrato stagionale e conseguenti nuove sanzioni gravanti sul...