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Imposte dirette 09 Aprile 2026

Multiattività ISA e impatti sul CPB: accesso e variazioni

La multiattività esclude dagli ISA se le attività secondarie superano il 30% dei ricavi e non rientrano nello stesso indice, rendendo irrilevante il punteggio e impedendo l’accesso al CPB. Le attività complementari possono però essere assorbite nell’attività principale, evitando l’esclusione.

L'architettura degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) prevede cause di esclusione che impattano direttamente non solo sulla fruizione del regime premiale, ma anche sull'accesso al concordato preventivo biennale (CPB), posto che non è possibile esprimere adesione in assenza di un esito ISA applicabile all’esercizio antecedente al biennio concordatario. Tra queste, una delle casistiche più delicate da monitorare è la "multiattività".

La causa di esclusione per multiattività (identificata con il codice 7 nel quadro contabile dei modelli dichiarativi) si configura quando un contribuente esercita 2 o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale e l'importo complessivo dei ricavi relativi alle attività secondarie supera la soglia del 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati. In questo quadro, il contribuente è escluso dall'applicazione dell’indicatore sintetico. Ciò significa che il punteggio ottenuto, seppure calcolabile, è del tutto irrilevante. Sul punto è bene ricordare che in presenza di multiattività il contribuente resta obbligato a presentare il modello per l'acquisizione delle informazioni utili ai soli fini statistici, compilando il "Prospetto imprese multiattività". Per inquadrare l'attività prevalente, decisiva per individuare l'ISA di riferimento da trasmettere, occorre guardare all'attività da cui deriva il maggiore ammontare di ricavi, sommando quelli delle attività che rientrano nel perimetro del medesimo indice.
Occorre prestare la massima attenzione alle "attività complementari". Le istruzioni di specifici modelli (ISA ED12U, EG36U, EG37U, EG44U, EG54U, EG60U, EM13U, DM80U e EM85U) prevedono che alcune attività secondarie vengano "assorbite" dall'attività principale. In questi specifici casi, i ricavi delle attività complementari non concorrono al superamento del limite del 30%, in quanto assorbite nel modello ISA dell’attività principale che prevede tali attività secondarie; da ciò discende un aumento dei ricavi riferibili al modello ISA principale, dal quale potrebbe discendere la conseguenza che le attività secondarie non rientranti nel medesimo ISA e non complementari rappresentino meno del 30%, disinnescando l'esclusione per multiattività.

Veniamo ora agli effetti di quanto sovra esposto sul concordato preventivo biennale. L'art. 10 D.Lgs. 13/2024 stabilisce che possono accedere al CPB i contribuenti che "applicano" gli indici sintetici di affidabilità. Ne consegue che la sussistenza dell'esclusione per multiattività impedisce in radice l'applicazione dell'ISA e preclude la possibilità di aderire al CPB. Tale principio è stato ribadito dall'Agenzia delle Entrate: chi non applica gli ISA, pur trasmettendo il modello dati, resta escluso a priori dal patto con il Fisco.
La questione più rilevante riguarda tuttavia il momento in cui l’impresa diviene multiattività. Se la multiattività impedisce l’adesione al concordato, non così accade se l'esclusione per multiattività si verifica nel corso del biennio concordatario. Sul punto l'Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta inequivocabile (quesito 6.2 contenuto nella circolare dell'Agenzia delle Entrate 24.06.2025, n. 9/E) precisando che le cause di cessazione o decadenza dal CPB sono tassative (artt. 21 e 22 D.Lgs. 13/2024). Tra le cause di cessazione figura la "modifica dell'attività svolta nel corso del biennio rispetto a quella esercitata nel periodo precedente", a meno che si applichi il medesimo ISA. Tuttavia, l'esercizio di attività aggiuntive o la modifica della loro proporzione non integra in alcun modo tale causa, a condizione che l'attività prevalente all'adesione resti tale anche nell'intero biennio. Di conseguenza, se un'impresa in regime di concordato diviene multiattività nel corso del biennio, ma mantiene invariato il modello ISA di riferimento (attività principale), il patto continua ad avere piena efficacia. La cessazione interviene solo laddove la composizione dei ricavi muti a tal punto da modificare l’attività esercitata in via principale rispetto a quella esercitata al momento dell’adesione e, di conseguenza, il modello ISA di riferimento.