La facoltà di mutare unilateralmente la zona in cui opera l’agente non può essere prevista in termini generali nel contratto come facoltà meramente potestativa del preponente, pena la nullità della clausola per indeterminatezza dell’oggetto. Una disciplina specifica è prevista negli AEC settore Industria e settore Commercio, ove è stabilito che, entro precisi limiti, il preponente possa ridurre unilateralmente zona, clienti, prodotti e provvigioni. Si tratta, come anzidetto, di un’eccezione alla regola prevista solo negli AEC.In sostanza, per l’AEC settore Industria, all’art. 2 si prevede che il preponente possa ridurre la provvigione, la zona, i prodotti o i clienti rispettando le seguenti condizioni:- variazione di “lieve” entità (fino al 5%). Se la variazione incide fino al 5% delle provvigioni dell’anno precedente (cioè se facendo una simulazione sull’anno precedente l’agente avrebbe percepito minori provvigioni entro il 5%) allora è sufficiente una comunicazione scritta senza necessità di preavviso;- variazione di “media” entità (dal 5% al 15%). Qualora l’incidenza della variazione superi il 5% l’agente può, entro 30 giorni da quando riceve la comunicazione di recesso, comunicare che non l’accetta e far cessare il contratto per iniziativa del preponente che dovrà quindi liquidargli l’indennità di fine rapporto. In sostanza, in questo caso, l’agente, se non vuole accettare la variazione, non può limitarsi a rifiutarla, ma...