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Diritto 09 Ottobre 2023

Mutuo e debito di gioco: non vi è divieto di azione per inadempimento

Al mutuo per pagare un debito di gioco non si applica il divieto di azione per l’adempimento dell’obbligazione naturale. È legittima, perciò, l’azione del mutuante al fine di ricevere la restituzione del capitale concesso in prestito.

Il Tribunale rilevava che l'assegno posto alla base del procedimento monitorio non era funzionalmente connesso all'attuazione dei giochi d'azzardo praticati, escludeva altresì che il titolo fosse stato consegnato in bianco (essendo stato provato che l'assegno era stato emesso in sostituzione di precedenti assegni emessi a loro volta a pagamento di fiches) e riteneva che non vi fossero i presupposti per l'applicazione dell'art. 1933 c.c., trattandosi di vendita di fiches utilizzate per partecipare a un gioco effettuato contro terzi giocatori cui era estraneo il soggetto, che si era limitato a predisporre quanto necessario allo svolgimento del gioco. La sentenza era impugnata, ma la Corte d'appello rigettava il gravame, confermando la decisione di primo grado. Avverso la sentenza d'appello si ricorreva per Cassazione, che confermava la decisione impugnata (Cassazione civile sez. II, 15.09.2023, n. 26646) della Corte d'appello, che aveva appunto ritenuto che ai fatti così come accertati non potesse applicarsi il disposto dell'art. 1933 c.c., per il quale "non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa". Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, infatti, "il richiamo alla teoria del c.d. collegamento negoziale non è pertinente a giustificare l’applicazione dell'art. 1933 c.c. e a ricondurre anche il mutuo alla causa di gioco, atteso che la connessione...

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