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Diritto 14 Marzo 2022

Mutuo fondiario concesso oltre lo scarto di garanzia

Rimessa alla Sezioni Unite la valutazione se ciò comporti la nullità del mutuo fondiario, con possibilità di conversione in mutuo ordinario, oppure la validità del contratto con la perdita delle prerogative previste per il mutuo fondiario.

L’art. 38 D.Lgs. 385/1993, dopo aver definito il credito fondiario, demanda alla Banca d’Italia di determinare l’ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da costruire (determinato nell’80% con delibera CICR 22.04.1995). La norma non contempla alcuna nullità per il caso di concessione del finanziamento ultra-soglia. Parte della giurisprudenza (Cass. 28.11.2013, n. 26672 e Cass. 6.12.2013, n. 27380) ritiene, tuttavia, che la nullità si ricaverebbe dall’art. 117, c. 8 del TUB, che assegna alla Banca d’Italia il potere di prescrivere “che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli”. La giurisprudenza più recente (Cass. 13.07.2017, n. 17352; Cass. 21.01.2020, n. 1193) ha ritenuto che il superamento della soglia prevista determini la nullità del contratto per mancanza dell’elemento essenziale previsto dall’art. 38 D.Lgs. 385/1993, restando tuttavia ferma la possibilità di operare la conversione in ordinario finanziamento ipotecario, sussistendone i presupposti. Intervenuta nuovamente sul punto la Suprema Corte, con ordinanza 9.02.2022, n. 4117, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, rilevando che l’indicazione nel contratto di mutuo fondiario del valore del bene offerto in garanzia non...

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