Un soggetto acquista un’azienda, e, per garantirsi le risorse economiche per l’acquisto, contrae un mutuo con un istituto di credito. Successivamente cede l’azienda a un secondo soggetto, che poi fallisce. L’istituto finanziatore vuole riscuotere il credito derivante dal contratto di mutuo e chiede di essere ammesso al passivo del fallimento. Sorge, pertanto, controversia sulla seguente questione di diritto: debitore nei confronti dell’istituto di credito è ancora il soggetto che ha contratto il mutuo o il soggetto a cui è stata ceduta l’azienda?
Gli artt. 2558 e 2660 c.c. prevedono l’ipotesi del subentro nei contratti in essere da parte del cessionario di azienda (art. 2558 c.c.) e del fenomeno successorio del cessionario riguardo i debiti del cedente (art. 2660 c.c.). Ma quali contratti e quali debiti si trasmettono dal cedente al cessionario d’azienda?
La Corte di Cassazione, Sez. I, con sentenza 20.10.2022, n. 31313, ha sancito il principio in base al quale il contratto di mutuo funzionale all'acquisto dell'azienda non è inerente all'esercizio dell'azienda e a esso non si applica la disciplina sui debiti relativi all'azienda ceduta.
Nel caso di specie, l’istituto finanziatore presentava istanza affinché fosse ammesso al passivo del fallimento il credito derivante dal finanziamento erogato nel 2007 al cedente per consentirgli di acquistare, contestualmente alla...