HomepageLavoroDiritto del lavoro e legislazione socialeNASpI e lavoratori detenuti: quando la disoccupazione è involontaria
Diritto del lavoro e legislazione sociale
30 Agosto 2025
NASpI e lavoratori detenuti: quando la disoccupazione è involontaria
La disoccupazione involontaria è requisito essenziale per accedere alla NASpI. Ma come si applica questo principio ai lavoratori detenuti? La giurisprudenza recente chiarisce i confini tra cessazione effettiva e semplice sospensione del rapporto.
Il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione (NASpI) presuppone, da sempre, la natura involontaria dello stato di disoccupazione (art. 1, c. 2, lett. c, D.Lgs. n. 181/2000 e art. 3, lett. a, D.Lgs. n. 22/2015). Tale requisito, chiaro in astratto, assume contorni più sfumati in alcune situazioni particolari. Una di queste è certamente il lavoro svolto in regime detentivo.Lavoro carcerario e accesso alla NASpI: due tesi a confrontoLa questione ha diviso dottrina e giurisprudenza. Da un lato, si è sostenuto che il lavoro in carcere sia estraneo al sistema della disoccupazione indennizzata, trattandosi di un’attività non pienamente inserita nel mercato del lavoro, priva della libertà di scelta e dell’autonomia tipica di un contesto competitivo (Cass. pen. n. 18505/2006; App. Firenze 377/2025).Dall’altro lato, si è affermata una visione più estensiva, che riconosce la compatibilità della NASpI con il lavoro svolto in carcere, laddove la perdita dell’occupazione derivi da una causa indipendente dalla volontà del lavoratore. La Cassazione, con le sentenze n. 19737 e 19746 del 2025, ha dato sostegno a questa seconda interpretazione, richiamando i principi già affermati in materia di dimissioni per giusta causa (Cass. 396/2024).Fine pena e cessazione effettiva del rapportoLa giurisprudenza è concorde nell’affermare che, in caso di fine pena e scarcerazione, il rapporto lavorativo si estingue per fatto non imputabile al detenuto, con conseguente...