In maniera specifica, l'Inps ha chiarito che nella situazione in cui il richiedente la prestazione NASpI sia iscritto alla Gestione Separata (di cui all'art. 2, c. 26 L. 335/1995 e successive modificazioni) con data di decorrenza antecedente alla data di presentazione della stessa domanda di NASpI, può svolgere attività lavorativa in forma autonoma, comprendendo anche l'attività di collaborazione coordinata e continuativa, nonché la titolarità di dottorato o assegno di ricerca con borsa di studio, a condizione che comunichi il reddito potenzialmente ricavabile da tale attività.
A tal proposito, viene sottolineato che l'art. 10, c. 1 D.Lgs. 22/2015 stabilisce che il percettore della NASpI che intraprende un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale dalla quale ricava un reddito annuo inferiore al limite pari ad € 4.800, è tenuto ad effettuare all'Inps, entro un mese dall'avvio dell'attività stessa, la comunicazione del reddito annuo presunto; tale comunicazione è finalizzata alla riduzione della prestazione di disoccupazione in misura pari all'80% del reddito previsto derivante dall'attività di lavoro.
Su tale materia, l'Inps era intervenuto con le circolari nn. 94/2015 e 174/2017, fornendo le istruzioni operative e precisando che il disposto letterale della norma in argomento è da intendersi riferito, oltre che ai casi di intrapresa...