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Amministrazione e bilancio 11 Luglio 2026

Natura agevolativa blocca la cessione dei crediti da DTA

Con la consulenza giuridica n. 8/2026 l'Agenzia delle Entrate esclude la cessione dei crediti da trasformazione delle DTA: il trasferimento a terzi richiede l'art. 43-bis D.P.R. 602/1973, quello infragruppo l'art. 43-ter.

Con la risposta alla consulenza giuridica 3.07.2026 n. 8, l'Agenzia delle Entrate ha chiuso definitivamente la questione relativa alla circolazione dei crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA), negando la possibilità di cessione a terzi secondo le ordinarie regole civilistiche dell'art. 1260 c.c. e affermando che l'unico canale di trasferimento è quello degli artt. 43-bis e 43-ter D.P.R. 602/1973.Il chiarimento riguarda sia i crediti maturati ai sensi dell'art. 44-bis D.L. 34/2019 (trasformazione delle DTA relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE a seguito della cessione a titolo oneroso, entro il 31.12.2021, di crediti pecuniari verso debitori inadempienti) sia quelli soggetti alla disciplina generale dell'art. 2, cc. 55-58 D.L. 225/2010, tipica del comparto bancario e finanziario.L'istanza, presentata da un'associazione di categoria, nasce dall'incertezza generata dalla risoluzione 29.12.2025, n. 73/E. Mediante l’istanza di interpello è stato chiesto di chiarire se la restrizione alla cessione extra-gruppo riguardasse i soli crediti già chiesti a rimborso ovvero se fosse estensibile ai crediti maturati sotto il regime del D.L. 225/2010 e, soprattutto, se i crediti in parola fossero liberamente cedibili (ex art. 1260 c.c.) con facoltà del cessionario di utilizzarli in compensazione ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997.La risposta è stata negativa su tutta la linea. In primis l'Agenzia ha ricordato che l'art....

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