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Diritto 24 Settembre 2019

Natura del finanziamento per la verifica del tasso usurario


Come è noto l'art. 2, c. 2 L. 108/1996 prevede che la classificazione delle operazioni per categorie omogenee (con riferimento alle quali si debba poi rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio), sia effettuata annualmente con decreto del Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, tenuto conto di natura, oggetto, importo, durata, rischi e garanzie. L'art. 2, c 1 della stessa legge prevede, inoltre, la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e degli intermediari finanziari nel periodo, per le operazioni come sopra accorpate per categorie omogenee. Nel caso esaminato dalla sentenza della Cassazione 6.09.2019, n. 22380, l'oggetto del contendere era rappresentato da un finanziamento a stati di avanzamento che risultava assistito da garanzia ipotecaria; al riguardo, la curatela del fallimento ricorrente sollevava la questione della riconducibilità dell'operazione in questione alla categoria dei mutui ovvero alla categoria in cui confluiscono i diversi finanziamenti non ricompresi nelle altre classi di operazioni. La questione assume importanza, come è evidente, per il diverso limite riferibile a queste operazioni, “oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”; pertanto, i decreti ministeriali di rilevazione del tasso effettivo globale medio hanno ovviamente indicato soglie diverse per i mutui con garanzia...

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