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Lavoro 23 Marzo 2023

Natura del lavoro nell’alternanza scuola-lavoro (ora P.C.T.O.)

L'attività non costituisce un rapporto di lavoro, ma può essere considerata a tutti gli effetti come un tirocinio curriculare.

Tramite i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (cd. P.C.T.O.), già Alternanza scuola-lavoro, lo studente è messo nella condizione di apprendere e maturare delle competenze di tipo trasversale attraverso dei percorsi obbligatori che fondono, nella loro essenza, una dimensione curriculare, una orientativa e una esperienziale, ovvero pratico-lavorativa. In particolare, i giovani studenti, chiamati a svolgere obbligatoriamente i suddetti Percorsi, possono dover effettuare una reale esperienza formativo-lavorativa "on the job", ovvero presso un soggetto ospitante, in modalità in parte simili a quella di una reale prestazione di lavoro. Per poter definire la natura del lavoro nei percorsi in oggetto, preme da subito specificare che "L’accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro", così come chiarito dall’art 2 del “Fac-simile convenzione tra istituzione scolastica e Soggetto Ospitante”, di cui alle Linee Guida P.C.T.O. Più nel dettaglio, l’esperienza lavorativa in P.C.T.O. è da ascrivere all’alveo dei tirocini cosiddetti curricolari, i quali sono, ai sensi delle previsioni di cui all’art. 1, c. 720 L. 30.12.2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), "un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione...

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