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IVA 01 Giugno 2026

Natura dell’Iva in ordine alle operazioni soggettivamente inesistenti

La Cassazione, con l’ordinanza n. 14990/2026, qualifica l’Iva delle operazioni soggettivamente inesistenti come imposta sui generis “fuori conto”, estranea al meccanismo della detrazione e al paradigma comunitario del tributo.

La Cassazione, con l’ordinanza 19.05.2026, n. 14990, torna a pronunciarsi sulla natura dell’Iva con riguardo alle operazioni soggettivamente inesistenti assumendola come un’Iva sui generis “fuori conto”.La Cassazione premette che un’operazione soggettivamente inesistente si configura sia quando l’emittente della fattura non sia un soggetto passivo di imposta, sia quando la falsità delle fatture derivi da operazioni avvenute tra soggetti diversi da quelli che appaiono nella documentazione. Nel caso in cui l’Amministrazione ritenga che la fattura attenga a operazioni solo soggettivamente inesistenti la detraibilità dell’Iva deve essere, in linea di principio, esclusa, venendo a mancare il principale presupposto della detrazione, costituito dall’effettuazione di un’operazione ai sensi dell’art. 19, c. 1 D.P.R. 633/1972, presupposto da ritenersi carente anche nel caso in cui i termini soggettivi dell’operazione non coincidano con quelli reali della fatturazione (Cassazione n. 5719/2007). In tal caso l’imposta viene versata a un soggetto non legittimato alla rivalsa e neppure, sempre per la Cassazione, assoggettato all’obbligo di pagamento dell’Iva, non essendo esso controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, da ritenersi “inesistenti”. In caso, quindi di emissione di fattura per operazioni inesistenti, l’Iva versata (come previsto dall’art. 21, c. 7 D.P.R. 633/1972) alla non genuina controparte va considerata per la...

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