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Diritto 26 Luglio 2021

Natura endogena o esogena dei flussi della continuità nel concordato

In giurisprudenza si discute se tali somme debbano essere considerate alla stregua di risorse interne da destinarsi in rigoroso rispetto dell'ordine dei privilegi, oppure se abbiano natura di risorse esterne liberamente impiegabili per la soddisfazione dei creditori.

Nel concordato preventivo in continuità ex art. 186-bis L.F., il creditore predispone un piano industriale con cui ipotizza di produrre risorse finanziarie per soddisfare il fabbisogno dei creditori. Una parte preponderante della giurisprudenza ritiene che queste risorse debbano essere considerate endogene, poiché il debitore risponde con il suo patrimonio presente e futuro ai sensi del art. 2740 C.C. Ne consegue che tali flussi sarebbero utilizzabili unicamente secondo rigoroso privilegio ex art. 2741 C.C., per cui è possibile pagare il creditore con grado di privilegio successivo solo dopo avere pagato interamente quello precedente. La questione diventa centrale nei concordati (quasi tutti) dove una quota di crediti privilegiati potrebbe essere trattata come chirografaria, per incapienza di massa attiva liquidabile in sede fallimentare ai sensi dell'art. 160, c. 2 L.F., con la sola accortezza di non prevedere un trattamento peggiore per un creditore con previlegio superiore, per quanto degradato. Considerare finanza endogena i flussi futuri finisce per depotenziare gli effetti di quest'ultima norma, pensata per favorire la realizzazione di quei concordati dove le masse attive sono insufficienti. Immaginiamo il caso in cui l'impresa con un business ancora redditivo abbia un immobile strumentale in cui svolge l'attività, gravato da mutuo. I flussi, in quanto massa mobiliare, nella logica endogena verrebbero assorbiti interamente...

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