Dottrina e giurisprudenza hanno dibattuto nel merito della natura giuridica del condominio e di comune accordo, lo hanno definito un ente di gestione.
Pertanto, la natura di questo organo collettivo resta non giuridicamente definita: non ha personalità giuridica in senso tecnico, tuttavia di fatto ha una capacità giuridica collettiva, in quanto stipula contratti ed esercita diritti in nome proprio, ed è anche riconosciuto dalla legge come ente soggetto a obblighi fiscali propri, poiché è considerato sostituto di imposta a tutti gli effetti, con l'obbligo conseguente di presentazione della dichiarazione fiscale.
L'assemblea è l'organo deliberante del condominio - L'organo deliberante dell'ente di gestione è stato individuato dallo stesso legislatore nell'assemblea dei condòmini (si vedano gli artt. 1135 e 1136 del Codice Civile).
L'amministratore è il legale rappresentante del condominio - Il legale rappresentante di questo organo collettivo definito dalla giurisprudenza con il termine ente di gestione è indicato nella figura legale denominata amministratore di condominio.
Pertanto, siccome la natura giuridica del condominio non è giuridicamente definita, nemmeno la natura giuridica della figura dell'amministratore di condominio risulta definita con precisione. L'amministratore, infatti, non può essere definito organo del condominio in senso tecnico, in...